Cosa dice la legge |
Inchieste |
Scritto da Paolo Riva |
Legge 15 luglio 2009 n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica Art. 47 – (Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno). 1. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo […] sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato […]. |