La Costituzione Italiana ha più di 60 anni... ma non li dimostra!
Società
Scritto da Minny Cavallone   

Le moderne Costituzioni hanno un ruolo molto importante in quanto servono a garantire i diritti fondamentali dei cittadini e a limitare i poteri di qualunque governo, infatti le leggi emanate non possono andare contro i principi fondamentali della Costituzione stessa. La Corte Costituzionale ha appunto lo scopo di valutare se le leggi rientrano o meno nel quadro tracciato dalla Costituzione. La democrazia non è infatti un sistema perfetto, ma ha il pregio di fondarsi su questa consapevolezza e perciò di prevedere bilanciamenti di potere e controlli contro gli abusi. I principi enunciati non sempre vengono applicati, ma questo non signifi ca che non siano validi, signifi ca solo che il cammino per la loro attuazione è lungo e graduale.
Per questi motivi la Carta costituzionale non è un documento arido e noioso, ma una conquista che riguarda da vicino la vita quotidiana di tutti e di ciascuno. Da qualche tempo in Italia si parla della necessità di modifi care la Costituzione, questa è una tendenza pericolosa per due ragioni, prima di tutto perché essa non è superata e in secondo luogo perché le proposte di modifi ca fi nora avanzate non appaiono davvero migliorative, ma piuttosto vanno nella direzione dell’aumento dei poteri dell’Esecutivo a danno di altri organi come il Parlamento, la Magistratura, la Corte Costituzionale, la Presidenza della Repubblica e così via.
Qualcuno aff erma che la Costituzione è “vecchia”, invece essa è una delle più giovani nel mondo. Pensiamo che quella degli USA risale al 1776! In Italia, dopo lo Statuto Albertino CONCESSO appunto da Carlo Alberto nel 1848 e sospeso durante il ventennio fascista, il 2 giugno 1946 si è votato (le donne per la prima volta) per il Referendum tra monarchia e Repubblica e per l’elezione dei membri dell’ASSEMBLEA COSTITUENTE che avrebbero appunto dovuto redigere la Costituzione. Essi appartenevano a tutti i partiti che avevano animato la Resistenza. La Carta è stata approvata nel dicembre del 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Nello stesso anno all’ONU veniva promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo La nostra Costituzione è composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie ed è suddivisa in capitoli che riguardano i rapporti CIVILI, ETICO-SOCIALI, ECONOMICI e POLITICI. Essi riguardano tematiche importanti come la giustizia, le pari opportunità, la pace, l’educazione e la libertà. Non è qui possibile esaminare tutti gli articoli e perciò ci soff ermeremo solo su alcuni, che ci sembrano più rilevanti anche rispetto all’attualità.

I primi 3 articoli contengono i principi fondamentali a cui tutti gli altri si ispirano.
Art.1: L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce I DIRITTI INVIOLABILI dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di SOLIDARIETÀ politica economica e sociale.
Art. 3: Tutti i cittadini hanno PARI DIGNITÀ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di RAZZA, di lingua, di religione e di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


Recentemente qualcuno nel governo ha “osato” proporre di modifi care il 1° art. eliminando l’importanza del lavoro, magari sostituendo ad esso l’importanza dell’impresa o peggio della fi nanza! Comunque in queste aff ermazioni sono contenute tutte le garanzie delle libertà contro gli eventuali abusi del potere (detenzione ingiusta, maltrattamenti, impedimenti alla possibilità di organizzarsi, di esprimere le proprie opinioni , di manifestare, di protestare pacifi camente, di partecipare alla vita pubblica attraverso i partiti (art. 49), i sindacati, le elezioni, le leggi di iniziativa popolare, i referendum ecc, i comitati locali e le associazioni indipendenti). Oggi si pone l’accento sull’attuazione piena dell’articolo 21 contro i pericoli di “imbavagliamento” della libertà di informazione tramite interventi dei “poteri forti” sulla televisione, sui giornali e forse in futuro anche su internet.
Altri temi “scottanti” sono la LAICITÀ dello Stato (artt. 7 e 8), il RIPUDIO DELLA GUERRA (art. 11 che viene spesso aggirato defi nendo DI PACE le missioni militari all’estero) e l’estensione della protezione dagli abusi agli stranieri residenti legalmente sul nostro territorio senza avere la cittadinanza italiana (per non parlare di chi non ha il permesso di soggiorno e dei ROM discriminati spesso anche quando sono cittadini italiani). Su questi problemi nuovi occorrerebbe una aggiornata legislazione (possibilmente anche europea) ispirata non al respingimento, ma all’uguaglianza dei diritti.
Tutte le conquiste del wellfare (oggi messe in pericolo dalla crisi economica, che non si vuole aff rontare (mettendo in discussione alcune regole del sistema che danneggiano le persone e l’ambiente) sono ispirate all’art. 3 (rimozione degli ostacoli economico-sociali all’uguaglianza). Sarebbe interessante esaminare ciascun aspetto, ma mi limito a citare l’art. 34 che riguarda l’istruzione e il diritto allo studio, per cui la scuola pubblica va difesa dalle cosiddette riforme alla Gelmini. A mio parere particolare attenzione oggi merita anche l’art. 32 riguardante la libertà di scegliere la cura a cui una persona malata può essere sottoposta. In esso si legge “… Nessuno può ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO… La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Dopo il caso doloroso di Eluana Englaro si è aperto un conflitto sul trattamento di fi ne della vita, per cui alcuni sostengono, secondo me giustamente, che è legittimo in casi estremi scegliere una morte dignitosa rispetto a un prolungamento ARTIFICIALE e senza limiti della “vita” anche perché questo problema si pone SOLO a causa di trattamenti sanitari frutto delle discutibilissime tecnologie della moderna medicina. Se queste tecnologie non esistessero la vita si spegnerebbe naturalmente. Altri invece (specialmente nelle GERARCHIE cattoliche) ritengono che l’alimentazione e l’idratazione forzate e artifi ciali non siano trattamenti sanitari, il che appare chiaramente assurdo. Il problema purtroppo è aperto però molti Comuni, tra cui Torino, hanno istituito un registro dei “testamenti biologici” in cui i cittadini possono depositare le proprie disposizioni in merito.”
La Costituzione contiene anche alcuni articoli che si riferiscono alla protezione dell’ambiente e del patrimonio artistico (art. 9 e 44) e l’art. 53 che riguarda il dovere di contribuire con le tasse (possibilmente eque e solidali!) alle spese pubbliche.
Uno dei temi di cui si discute è quello del BILANCIAMENTO dei POTERI, infatti l’attuale governo propone “riforme” pericolose che tendono a raff orzare l’Esecutivo a scapito degli altri Organi. Perciò è molto importante ribadire l’autonomia e le prerogative di questi altri organismi:prima di tutto il Parlamento (qui si dovrebbe parlare del danno prodotto dal “premio di maggioranza” alla libera dialettica parlamentare, ma sarebbe un discorso lungo e complesso), la Presidenza della Repubblica (art. 83-91), la Corte Costituzionale (art. 134-135) e soprattutto la Magistratura (art. 104-112). La Magistratura DEVE essere AUTONOMA, altrimenti i giudici non saranno liberi di applicare la legge in modo equo e cioè UGUALE PER TUTTI, sarà forte la “tentazione” di agire in modo “indulgente” verso i forti e in modo severo verso i deboli. Ci potrebbero essere condizionamenti oggettivi che impedirebbero loro di agire equamente, ad esempio se non potessero disporre della polizia giudiziaria nelle indagini e se questa dovesse obbedire al Ministero della Giustizia. Ripeto, il problema è complesso, ma i criteri che permettono di orientarci non mancano.
Un altro aspetto controverso è il rapporto tra Stato e Regioni e in generale Enti locali per quanto riguarda le attribuzioni e i compiti di ciascuno. Poiché il 18/10/2001 sono state introdotte delle innovazioni in questo campo è necessario “mettere ordine” per tutelare in modo equilibrato l’unità e le autonomie. Art. 5: La Repubblica, UNA e INDIVISIBILE, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dalla Stato il più ampio DECENTRAMENTO amministrativo…. La gestione dei servizi pubblici territoriali sarebbe di competenza degli Enti locali, questo riguarda anche la gestione pubblica dell’ACQUA (diritto e bene comune) (cfr. anche l’art. 43) infatti c’è stato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge che prevede l’obbligo di affidare ai privati almeno il 40%. Il risultato però in questo caso come in altri due casi importanti: la possibilità per le Regioni di opporsi alla costruzione di centrali nucleari nel proprio territorio e la possibilità per i Comuni di istituire registri dei testamenti biologici (che abbiano valore legale), è stato sfavorevole per gli Enti locali (e per i movimenti), in quanto la Corte si è pronunciata a favore dei provvedimenti governativi affermando la preminenza dello Stato. Il problema resta aperto e si spera possa risolversi positivamente dal nostro punto di vista.
Infine le MODIFICHE COSTITUZIONALI. Poiché la Costituzione è un quadro di GARANZIE in cui le leggi devono inserirsi, è necessario tutelarla da modifiche arbitrarie e a questo provvede l’art. 138 in base al quale le eventuali modifiche pur se approvate dalle Camere in due successive votazioni (a maggioranza assoluta nella seconda) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A REFERENDUM CONFERMATIVO se entro 3 mesi ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Bisogna però fare attenzione perché se le modifiche stesse sono state approvate con la maggioranza di due terzi, il Referendum non ha luogo. Attenzione quindi alle larghe maggioranze che un tempo si definivano “bulgare”! Questo Referendum ha già funzionato nel giugno 2006, quando sono state sonoramente bocciate dagli elettori una serie di gravi modifiche proposte dall’Esecutivo. Sarebbe interessante esaminarle, ma qui ne mancano sia il tempo che lo spazio.
Concludendo: la COSTITUZIONE ITALIANA è una delle più belle e avanzate del mondo e quindi tutelarla non è conservatorismo, ma consapevolezza che il cammino deve essere eventualmente quello di una sua più puntuale attuazione nel rispetto dei suoi principi fondamentali.