O.G.M è l’acronimo che si usa per indicare gli “organismi geneticamente modificati”. Questo tipo di alimenti ha portato a forti discussioni sul loro controllo da parte dell’uomo e ha la fama di essere nocivo per la catena alimentare naturale. Nello stato di incertezza scientifica attuale della scoperta dell’alterazione genetica, la politica europea è molto scettica. Mentre gli americani hanno dato il via libera alla produzione di semi O.G.M., i paesi europei difficilmente ne permettono la produzione.
All’inizio si pensava che gli O.G.M. fossero la soluzione contro la fame nel mondo, perché possono essere modifi cati e adeguati a qualsiasi clima del pianeta e possono resistere a qualsiasi insetto. La domanda che preme alcuni studiosi di questo settore è se davvero sia la soluzione all’estrema povertà dei paesi del cosiddetto Terzo mondo. Ovviamente non ci sono certezze, ma alcuni pensano che gli O.G.M siano una minaccia alla biodiversità della natura. Infatti si è osservato che gli organismi modifi cati possono in qualche modo contaminare le aree agricole limitrofe a quelle in cui vengono coltivati. Ciò avviene per diversi fattori: per esempio, il polline rilasciato dalle piante O.G.M. viene trasportato dal vento; altro fattore è che i semi di piante modifi cate entrano nel mercato agricolo insieme a semenze naturali, perciò non si sa quale seme sia geneticamente modificato e quale sia quello naturale. Esiste una disciplina internazionale che regola anche questo settore dell’agricoltura. Il “Codex Alimentarius” fu redatto come fonte internazionale di diritto alimentare. Fu sottoscritto e ratificato da moltissimi stati che aderiscono tutt’ora a tale disciplina. Tali stati intendono tutelarsi contro i rischi che possono derivare dall’alimentazione e dagli organismi geneticamente modificati. Ci sono numerose norme sulla salubrità dei cibi, norme d’igiene degli alimenti, sull’etichettatura, sul trasporto, conservazione e vendita dei prodotti alimentari. I consumatori hanno diritto di conoscere la provenienza dei cibi, degli ingredienti usati nella preparazione dei prodotti alimentari e se essi derivano da agricoltura O.G.M. L’Italia è uno dei paesi che si è tutelato contro i rischi di questo tipo, infatti ha una vasta disciplina alimentare presente sin dagli anni ’60, come la legge n. 283 del 1962 che regolamenta l’intera fase della lavorazione dei prodotti alimentari e delle bevande, lo stoccaggio, il trasporto, i materiali a contatto con gli alimenti, gli additivi, l’etichettatura dei prodotti, i campionamenti, nonché la distribuzione e la vendita ai consumatori. La disciplina italiana da sempre è stata cauta in campo alimentare e agricolo. La Corte di Cassazione il 19 gennaio 2011 ha impedito il tentativo d’abrogazione di tale legge da parte del governo attuale, dicendo che la legge 283/1962 non fa parte delle leggi che sono state abrogate dalla legge 246/2005. È un enorme sollievo il fatto che una legge così importante per la sicurezza alimentare continui ad essere in vigore. La posizione dell’Italia sugli O.G.M. è sempre stata scettica, mentre l’Unione Europea impone agli Stati membri l’astensione dall’intervenire per vietare la produzione di prodotti sul proprio territori in base al principio di mutuo riconoscimento (anche gli O.G.M. sono trattati in base al mutuo riconoscimento). Il principio di precauzione riconosciuto dalla stessa U.E. offre, per ora, la possibilità agli Stati membri di disciplinare con una certa elasticità il problema dei cibi O.G.M., infatti l’Italia ha scelto solo certi territori limitati in cui produrre tali prodotti. Il principio di precauzione si basa sul detto “prevenire è meglio che curare”: è un tipo di politica decisionale che gli Stati adottano in caso di incertezze scientifi che in certi settori, ecco la ragione della cautela nel dare il “via libera” su certe questioni, in questo caso su tutto ciò che riguarda gli organismi modificati. Un paese con tradizioni alimentari molto ricche deve continuare a disciplinare scrupolosamente il settore igienico-alimentare. |