La campagna “L’Italia sono anch’io” è nata con lo scopo di sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare per realizzare una riforma del diritto di cittadinanza che preveda che anche i bambini nati in Italia da genitori stranieri regolari possano essere cittadini italiani e una nuova norma che permetta il diritto elettorale amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da cinque anni. La proposta di riforma della Legge sulla cittadinanza. La prima proposta di legge, riguardante coloro che nascono sul territorio italiano, introduce il principio dello ius soli: sono cittadini italiani i nati in Italia che abbiano almeno un genitore legalmente soggiornante da almeno un anno, il quale ne faccia richiesta. In secondo luogo si prevede che siano Italiani coloro che nascono in Italia da genitori stranieri nati in Italia, a prescindere dalla condizione giuridica di questi ultimi: un principio che va a risolvere situazioni paradossali di bambini che pur essendo nati in Italia, da genitori stranieri a loro volta nati in Italia, non solo non hanno la cittadinanza italiana, ma spesso neanche un titolo di soggiorno. La proposta di legge riconosce, inoltre, un diritto per i tantissimi minori che crescono e vivono in Italia da italiani: i bambini e le bambine che, nati in Italia da genitori privi di titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 10° anno di età, vi abbiano soggiornato legalmente, possono diventare italiani con la maggiore età se ne fanno richiesta entro due anni. Inoltre, su richiesta dei genitori, diventano cittadini italiani i minori che hanno frequentato un corso di istruzione. Infine, la proposta di legge prevede per gli adulti la possibilità di richiedere la cittadinanza per lo straniero legalmente soggiornante in Italia da 5 anni (e non da 10 anni come ora). La proposta di legge per il diritto di voto alle elezioni amministrative. La seconda proposta di legge mette in atto un principio contenuto nella Convenzione di Strasburgo del 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, di cui il nostro Paese non ha ratificato il Capitolo C, che riguarda proprio il diritto di voto. Inoltre, riprende il progetto di legge per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza a di nazionalità che l’Anci aveva elaborato nel 2005. La proposta prevede che il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali, concernenti le città metropolitane e le Regioni sia garantito anche a chi non sia cittadino italiano, quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia. Come collaborare. Per raggiungere questi obiettivi le due proposte di legge di iniziativa popolare debbono raccogliere 50mila firme entro la fine di febbraio 2012. Ci sono oltre cento città al lavoro con altrettanti comitati e migliaia di volontari che stanno raccogliendo firme.
Per tutte le iniziative sulla campagna, dove trovare i banchetti di raccolta firme e come collaborare, visitate il sito: http://www.litaliasonoanchio.it/ o la pagina Facebook del Comitato promotore regionale del Piemonte: http://www.facebook.com/pages/LItalia-sono-anchiocomitato-piemontese/241746025872173.
Anche Convergenza delle Culture aderisce e partecipa all’iniziativa.
Testi tratti da: www.litaliasonoanchio.it
COSA DICE OGGI LA LEGGE La legge per l’acquisizione della cittadinanza italiana attualmente in vigore (legge 5 febbraio del 1992 n°91) segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ossia da genitori a figli; per questo i giovani che sono nati e cresciuti in Italia ma che hanno entrambi i genitori stranieri non sono cittadini italiani. Tuttavia, anche se non hanno il diritto di cittadinanza per nascita, possono acquisire la cittadinanza italiana una volta compiuti i diciotto anni. L’articolo 4, comma 2, della legge stabilisce infatti che gli stranieri nati in Italia, che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro un anno dal compimento della maggiore età. Per fare domanda di cittadinanza bisogna rivolgersi presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di appartenenza con documento d’identità valido, rendendo apposita dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.
Il richiedente deve inoltre munirsi di: • atto di nascita; • certificato di residenza; • qualsiasi documentazione ufficiale (certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.) utile a dimostrare la permanenza in Italia senza interruzioni di residenza legale; • una volta accertata l’idoneità, si dovrà versare un contributo di 200 euro sul c.c. 809020 intestato al Ministero dell’Interno.
Ultimo atto consiste, una volta accertata la regolarità della richiesta, nel recarsi nel comune di appartenenza e prestare il giuramento di fedeltà alla repubblica, che recita: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.
Da: “18 anni... in Comune! I tuoi passi verso la cittadinanza italiana”, opuscolo a cura di: Anci, Save the Children Italia, Rete G2 - Seconde Generazioni, scaricabile integralmente all’indirizzo: http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Guida_18enni.pdf
LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all’iniziativa legislativa, presente anche in Italia, mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al Parlamento (o a un ente amministrativo locale, come la Regione) un progetto di legge, affinché questo sia poi discusso e votato. In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell’istituzione, come anche tra regione e regione: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50.000 firme, e presentare tale proposta alla Corte di Cassazione. “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli” (art. 71 della Costituzione). Gli articoli 48 e 49 della successiva legge 25 maggio 1970, n. 352, stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato a uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta. Non ci sono limiti se non quelli previsti per l’iniziativa riservata. Così come il referendum, l’iniziativa popolare è istituto di democrazia diretta.
Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_iniziativa_popolare
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